Compliance

servizio compliance

DAC 6 - Comunicazione delle operazioni transfrontaliere potenzialmente aggressive

Cosa significa?

 

La Direttiva DAC 6 – Direttiva 2018/822/UE del 25 Maggio 2018 – introduce l’obbligo per gli Stati Membri di scambiare in maniera automatica le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica da parte degli intermediari e dei contribuenti; tale scambio viene effettuato mediante la messa a disposizione delle informazioni in un registro centrale al quale hanno accesso tutti gli Stati membri.

Con il decreto legislativo n. 100/2020 è stata data attuazione alla citata Direttiva 2018/822/UE in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali in relazione ad operazioni transfrontaliere potenzialmente aggressive. In attuazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n.100/2020, è stato emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2020 concernente le regole tecniche di trasmissione, nonché il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 364425 del 26 novembre 2020, che stabilisce le modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri. Infine, con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 10 Febbraio u.s., sono stati forniti i primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione.

Chi sono i soggetti coinvolti?

 

I soggetti obbligati a procedere con la comunicazione all’Agenzia delle Entrate del meccanismo transfrontaliero sono in primo luogo gli intermediari, in via residuale l’obbligo comunicativo ricade sui contribuenti. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/2021, rientrano certamente all’interno della categoria degli intermediari le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini della normativa sullo scambio automatico di informazioni in base alla Direttiva 2014/107/UE e al Common Reporting Standard (CRS), tra i quali

  • le banche e
  • i professionisti soggetti agli obblighi antiriciclaggio.

Gli intermediari sono individuati in funzione del ruolo svolto nella elaborazione, commercializzazione, organizzazione o messa a disposizione ai fini dell’attuazione di un meccanismo transfrontaliero.

Quali sono i termini per le comunicazioni?

 

  1. I meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, la cui prima fase è stata attuata tra il 25 Giugno 2018 e il 30 Giugno 2020 e che andavano comunicati entro il 31 Agosto 2020, possono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate da parte degli intermediari/contribuenti entro il 28 Febbraio 2021;
  2. I meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica, la cui prima fase è stata attuata tra il 1° Luglio 2020 ed il 31 Dicembre 2020, devono essere segnalati dall’intermediario/contribuente all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni a decorrere dal 1° Gennaio 2021;
  3. Per i c.d. meccanismi “commerciabili” (si considera tale un meccanismo transfrontaliero che è suscettibile di essere messo a disposizione di una pluralità di contribuenti senza sostanziali modifiche), la prima relazione periodica deve essere presentata dagli intermediari all’Agenzia delle Entrate entro il 30 Aprile 2021.

In considerazione della complessità della materia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non si applicano le sanzioni per tutte le comunicazioni inviate entro il 28 Febbraio 2021, anche qualora il termine ordinario scada antecedentemente a tale data.

Cosa possiamo fare per voi?

 

Lo Studio cura attività di assistenza e consulenza:

  • Nella redazione di questionari di verifica e filtro degli elementi distintivi (c.d. “Hallmarks”);
  • Nell’estensione di policy e procedure ad hoc per gestire le competenze e le responsabilità delle diverse aree aziendali coinvolte;
  • Nella analisi delle fattispecie più complesse che abbisognano di competenze specialistiche, anche mediante rilascio pareri dedicati;
  • Nella ingegnerizzazioni dei processi per rendere più agevole la gestione dei nuovi adempimenti e le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.

Consulto gratuito

Se hai bisogno di aiuto, non esitare a contattarci.
Ti risponderemo nel più breve tempo possibile.
Se vuoi contattarci subito, chiamaci ora.

Chiama : +39 06 8541454 + 39 02 783724


Lun – Ven 09:00-17:00