Cosa significa?
La Direttiva DAC 6 – Direttiva 2018/822/UE del 25 Maggio 2018 – introduce l’obbligo per gli Stati Membri di scambiare in maniera automatica le informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti a notifica da parte degli intermediari e dei contribuenti; tale scambio viene effettuato mediante la messa a disposizione delle informazioni in un registro centrale al quale hanno accesso tutti gli Stati membri.
Con il decreto legislativo n. 100/2020 è stata data attuazione alla citata Direttiva 2018/822/UE in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni fiscali in relazione ad operazioni transfrontaliere potenzialmente aggressive. In attuazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n.100/2020, è stato emanato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2020 concernente le regole tecniche di trasmissione, nonché il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 364425 del 26 novembre 2020, che stabilisce le modalità ed i termini per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri. Infine, con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 del 10 Febbraio u.s., sono stati forniti i primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione.
Chi sono i soggetti coinvolti?
I soggetti obbligati a procedere con la comunicazione all’Agenzia delle Entrate del meccanismo transfrontaliero sono in primo luogo gli intermediari, in via residuale l’obbligo comunicativo ricade sui contribuenti. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/2021, rientrano certamente all’interno della categoria degli intermediari le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini della normativa sullo scambio automatico di informazioni in base alla Direttiva 2014/107/UE e al Common Reporting Standard (CRS), tra i quali
Gli intermediari sono individuati in funzione del ruolo svolto nella elaborazione, commercializzazione, organizzazione o messa a disposizione ai fini dell’attuazione di un meccanismo transfrontaliero.
Quali sono i termini per le comunicazioni?
In considerazione della complessità della materia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non si applicano le sanzioni per tutte le comunicazioni inviate entro il 28 Febbraio 2021, anche qualora il termine ordinario scada antecedentemente a tale data.
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