I clienti bancari (internazionali) possono richiedere alla banca la restituzione delle cosiddette retrocessioni, note anche come i kickback
Cosa sono le retrocessioni?
In passato, molte banche svizzere e altri gestori patrimoniali hanno trattenuto indebitamente commissioni di intermediazione. In Svizzera, le commissioni di intermediazione vengono chiamate retrocessioni o kickback.
Questo articolo fa seguito al mio articolo del 22 luglio 2020, in cui si affermava che i clienti di banche Svizzere possono richiedere la restituzione delle cosiddette retrocessioni, ovvero le commissioni indebitamente trattenute dalle banche. I clienti delle banche svizzere e dei gestori patrimoniali possono di regola chiedere il rimborso di circa l’1% del patrimonio gestito all’anno più il 5% di interessi all’anno in base all’importo delle retrocessioni trattenute.
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La nuova giurisprudenza:
Una nuova decisione del Tribunale federale sui requisiti per la rinuncia al recupero delle retrocessioni ha un effetto positivo sulle richieste di risarcimento dei clienti bancari.
Con la sua sentenza del 13. Maggio 2020 (cfr. RG: 4A_355/2019) il Tribunale federale ha concretizzato la sua giurisprudenza sulla cosiddetta “Retro-Leading-Decision n. 2” (cfr. RG: DTF 137 III 393) in merito ai requisiti per una rinuncia anticipata alle retrocessioni giuridicamente valida. Oggetto del procedimento è stato un contratto di gestione patrimoniale con una clausola di rinuncia a favore del gestore patrimoniale sulle commissioni ricevute per la manutenzione del portafoglio.
Secondo l’art. 400 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni, queste commissioni (=retrocessioni/kickback) sono in linea di principio da consegnare al cliente, salvo clausola di rinuncia contraria. Tuttavia, affinché il cliente possa rinunciare validamente alle retrocessioni, deve conoscere i parametri necessari per il calcolo dell’importo totale delle retrocessioni previste e che gli consentono un confronto con la tariffa di gestione patrimoniale concordata.
Tali parametri comprendono almeno i parametri di base degli accordi esistenti con terzi e la dimensione della compensazione prevista. Quest’ultimo requisito è soddisfatto in caso di rinunce anticipate se l’importo delle retrocessioni previste è indicato in percentuale del patrimonio gestito (cfr. RG: 4A_127/2012). Nella relativa sentenza del Tribunale federale, tuttavia, le fasce percentuali non si riferivano al patrimonio in gestione (“fortune gérée”), ma al patrimonio investito (“volume investito”).
Di conseguenza, il cliente della gestione patrimoniale non poteva prevedere, all’inizio del rapporto contrattuale, a quante retrocessioni avrebbe rinunciato in totale. Queste informazioni possono essere ottenute solo in occasione dell’investimento effettivo. Tuttavia, la necessaria prevedibilità non è data nel caso di una rinuncia anticipata basata su investimenti futuri e ancora incerti. Rimane aperta la questione se anche i mandati di consulenza in materia di investimenti e le relazioni di sola esecuzione siano coperti dall’obbligo di dichiarazione di cui sopra. Può anche darsi che, nel caso della consulenza in materia di investimenti e delle relazioni di sola esecuzione, sia il cliente a prendere le decisioni di investimento. Tuttavia, può essere altrettanto imprevedibile per il cliente all’inizio del rapporto contrattuale quali decisioni d’investimento prenderà, come se ciò fosse a discrezione della banca.
Conclusione:
Alla luce di quanto sopra, si può trarre la seguente conclusione: Al momento dell’approvazione della rinuncia anticipata in questione, le cosiddette “cifre chiave” richieste per i pagamenti di retrocessione da prevedere sono considerate come note al cliente solo se il calcolo può essere basato su parametri “certi e tangibili”. In caso contrario, manca la necessaria trasparenza e la rinuncia non è giuridicamente valida, motivo per cui le retrocessioni ricevute devono essere restituite. Con questa decisione, il Tribunale federale ha stabilito in modo inequivocabile i requisiti per una valida rinuncia anticipata alle retrocessioni, il che significa che in molti casi non esiste una rinuncia giuridicamente valida.
Tratto da we-wealth.com