Con la risposta a interpello del 18 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha individuato i “limiti” della separazione facoltativa delle attività ai fini IVA nell’ambito del settore immobiliare, ribadendo che la formulazione letterale dell’art. 36 co. 3 del DPR 633/72 presuppone un criterio di separazione basato non solo sul regime IVA (esenzione o imponibilità) applicato all’operazione, ma anche sulla categoria catastale del fabbricato (abitativo ovvero diverso dall’abitativo).
Ne consegue che non è possibile procedere a una separazione delle attività basata esclusivamente sul regime IVA (di esenzione o di imponibilità) applicato alle cessioni o locazioni dei beni immobili classificabili sotto il comune profilo catastale degli immobili strumentali; ed in assenza di separazione delle attività, si subirà la penalizzazione della applicazione del pro rata di detrazione.
Un effetto penalizzante e distorsivo della interpretazione letterale della norma riservato soltanto al settore immobiliare, che si auspica verrà superato da un prossimo intervento legislativo.